Diniego di accesso ai certificati sanitari prodotti da un insegnante al fine di ottenere l’assegnazione di una sede diversa

Legittimità

L'interesse attinente all'assegnazione presso una sede di lavoro piuttosto che ad un'altra non può che recedere, in quanto di "rango" palesemente inferiore, rispetto all'interesse del controinteressato alla tutela della riservatezza dei dati inerenti al suo stato di salute: esso non assume connotazioni qualitative tali da giustificarne l'inquadramento come "diritto della personalità" o come "libertà fondamentale e inviolabile". Ciò si verifica a maggior ragione quando nessuna specifica ragione (atta a misurare lo spessore dell'interesse predetto, anche in comparazione con quello alla riservatezza della titolare dei documenti non esibiti) è stata addotta dalla parte ricorrente al fine di giustificare la sua preferenza per l'istituto cui è stata invece assegnata la controinteressata.

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