Fondazioni Bancarie

Carenza di legittimazione passiva

Deve escludersi che la Fondazione bancaria possa farsi rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina sull'accesso. Essa, infatti, rientra tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali e non svolge funzioni pubbliche (C. Cost., n. 300 del 29 settembre 2003; n. 301/2003); va riconosciuto carattere di utilità sociale agli scopi dalle stesse perseguiti, ma tale carattere non può essere confuso con la "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" espletata da "soggetti di diritto privato", di cui all'art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006, solo queste ultime afferendo all'espletamento di funzioni pubbliche.

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