Accesso alle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore di opere pubbliche

Inaccessibilità  

Devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa (ex multis, Consiglio di Stato sez. V 15 aprile 2004 n. 2163; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2002 n. 3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 847). Ciò è stato definitivamente ed espressamente consacrato nell'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109), con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti pregressi all'entrata in vigore del predetto Regolamento, in base a quanto disposto dall'art. 232 del D.P.R. n. 554/1999, con il solo limite delle situazioni ormai definite o esaurite. La ratio delle disposizioni medesime è rappresentata dalla necessità di evitare la diffusione, al di fuori dell'amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione della controversia potenziale o in atto tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito alla esatta esecuzione del contratto.

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