Diritto di accesso di un candidato ad una competizione elettorale agli atti del procedimento elettorale, e, in particolare, ai certificati medici abilitanti al voto assistito

Accessibilità senza indicazione del soggetto di riferimento

S'impone la ricerca di un necessario punto di equilibrio tra gli opposti interessi al diritto di accesso, quale connesso ai principi di "informazione e trasparenza" ed al diritto d'azione, ed al diritto alla "privacy" degli elettori "assistiti", che hanno un pari valore primario. Un bilanciamento possibile, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/2003, è rappresentato dalla riduzione del certificato medico al mero dato sanitario, senza l'indicazione del soggetto di riferimento (rilascio di fotocopia con nominativo cassato e/o annerito); quel che, invero, interessa parte ricorrente è la tipologia dell'infermità impeditiva e giustificativa del voto assistito (cd. rapporto di strumentalità per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante: C.S. n. 7486/2009).

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