Accessibilità senza indicazione del soggetto di riferimento
S'impone la ricerca di un necessario punto di equilibrio tra gli opposti interessi al diritto di accesso, quale connesso ai principi di "informazione e trasparenza" ed al diritto d'azione, ed al diritto alla "privacy" degli elettori "assistiti", che hanno un pari valore primario. Un bilanciamento possibile, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/2003, è rappresentato dalla riduzione del certificato medico al mero dato sanitario, senza l'indicazione del soggetto di riferimento (rilascio di fotocopia con nominativo cassato e/o annerito); quel che, invero, interessa parte ricorrente è la tipologia dell'infermità impeditiva e giustificativa del voto assistito (cd. rapporto di strumentalità per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante: C.S. n. 7486/2009).