Diritto di accesso del consigliere comunale

Estensione del diritto

E' conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali un'accezione alquanto ampia, tale da involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate, svincolando l'istanza sia dall'onere motivazionale che da quello formale della espressione in forma scritta. Anche il Giudice di secondo grado accredita una nozione particolarmente lata di informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, precisando che "dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato".(Consiglio di Stato, Sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5264). Né per altro verso può riconoscersi all'Amministrazione uno spazio di sindacato in punto all'interesse del consigliere alla visione degli atti e all'ottenimento delle informazioni, poiché "l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)"(Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

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