Denunce e/o segnalazioni

Accessibilità

Come più volte rilevato in giurisprudenza, ".. nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). Deve essere, infatti, rilevato che l'art. 22 della legge 241/90 disciplina l'accesso come principio generale dell'attività amministrativa e che il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007 , n. 5569). La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). In conclusione il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può dunque essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato" dell'autore di una dichiarazione rilevante nell'ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.

(TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VI, 16 GIUGNO 2010, N. 14859)

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