Schemi di regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/90 predisposti da Enti pubblici: potere regolamentare dell'Ente e rapporti con l'Autorità vigilante.
In riferimento alla questione indicata in oggetto, si comunica
per opportuna conoscenza che questa Commissione, nella seduta del 2
aprile u.s., si è espressa nel senso che il potere regolamentare di
cui all'art. 24, comma 4, della legge 241/90 appartiene ai singoli
enti pubblici soggetti a vigilanza e non alle amministrazioni
vigilanti.
Infatti, a parte il dato testuale del citato art. 24, comma 4, il
quale si riferisce alle "singole amministrazioni", e quindi a tutti
gli enti pubblici soggetti alla disciplina sull'accesso, la ratio
di tale disposizione è di riservare al singolo soggetto che
provvede alla cura di un determinato interesse pubblico (il quale
meglio di ogni altro conosce le varie tipologie di atti relativi a
tale interesse) il potere di individuare le categorie di documenti
amministrativi sottratte all'accesso.
Pertanto, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non
sembra si possa attribuire direttamente all'autorità vigilante un
potere che appare strettamente inerente alle specifiche
attribuzioni dell'organo vigilato.
D'altra parte il rapporto di vigilanza non incide sulla titolarità
bensì sull'esercizio del potere e quindi presuppone una
attribuzione specifica dell'autorità vigilata la quale sarà
soggetta alle forme tipiche di intervento in cui si manifesta il
potere di vigilanza.
Pertanto si ritiene che gli schemi di regolamento in questione
debbano essere predisposti dai singoli enti pubblici ravvisandosi,
tuttavia, l'opportunità che essi siano trasmessi alle
amministrazioni vigilanti per ogni eventuale iniziativa od
osservazione prima del loro invio a questa Commissione per
l'espressione del relativo parere.
Si prega di voler informare delle determinazioni di cui sopra gli
enti pubblici vigilati da codesto dicastero o comunque rientranti
nell'ambito di rispettiva competenza e nel contempo, ove
necessario, di sollecitare gli stessi all'adozione dei regolamenti
di cui trattasi.