Rilascio copie documenti amministrativi - Rimborso spese riproduzione
Com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a
chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per
l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo
che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove
espressamente previsti.
Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle
norme di principio in materia di diritto di accesso), agli articoli
5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata
all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le
modalità determinate da ciascuna Amministrazione. In proposito,
talune Amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive
ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie
rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di
riscossione.
Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale
appare in via prioritaria l'esigenza che, in attuazione degli
articoli 5 e 6 del richiamato D.P.R. n. 352/1992, le
Amministrazioni debbano fissare le modalità operative per il
rilascio di copia di documenti nonché l'importo dovuto dai
richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di
praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i
cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione
amministrativa.
A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un
corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese
funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di lire
500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e
così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche
da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio.
Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di rendere più agevole
l'acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in
commercio in valori inferiori alle 500 lire.
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di
apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare
difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna
Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere
sempre mediante applicazione di marche da bollo.
Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le direttive che
precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti
nell'ambito di rispettiva competenza.