Enti Locali - Regolamenti di attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Come noto, 1' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, impone alle singole amministrazioni l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti
da esse formati, o comunque rientranti nelle loro disponibilità,
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell'
articolo 24 citato. In caso di mancato esercizio del potere
regolamentare tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi
previsti da leggi diverse dalla legge predetta.
L' articolo 10, comma 3, del regolamento governativo di attuazione,
emanato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nell'istituire presso
questa Commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti
concernenti la disciplina del diritto di accesso, prevede che
quelli adottati dagli enti locali debbano essere trasmessi al
predetto Organo collegiale per il tramite dei Prefetti.
Dall'elaborazione dei dati in possesso della Commissione risulta
che alla data del l°gennaio 2000 soltanto il 37% dei Comuni e delle
Province ha provveduto all'invio del regolamento e, frequentemente,
i testi trasmessi non contengono la puntuale individuazione delle
categorie di documenti esclusi (prevista, come detto, dalla
legge).
Atteso quanto sopra, si invitano gli enti locali in indirizzo a far
pervenire alla Commissione il testo aggiornato e coordinato del
regolamento di cui trattasi, ancorchè precedentemente inviato,
ovvero a fornire notizie circa l'eventuale mancata adozione.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, al fine di
consentire la raccolta dei citati regolamenti anche in via
informatica, si fa presente che il regolamento medesimo dovrà
essere inoltrato, per il tramite della competente Prefettura, su
supporto magnetico nel formato TXT ovvero RTF.
Qualora non sia possibile utilizzare altra soluzione che il
supporto cartaceo, si prega di voler impiegare strumenti atti a
produrre copie di alta qualità, onde poterne consentire
l'acquisizione ottica.
Inoltre, nell'ipotesi di successive modifiche al regolamento così
trasmesso, gli enti interessati sono invitati ad inoltrare
nuovamente, con le stesse modalità il testo integrale comprensivo
delle modifiche apportate.
Nel caso in cui l'ente non avesse ancora provveduto ad emanare il
regolamento in questione, si richiama, altresì, l'attenzione sul
disposto dell' articolo 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede un termine per l'adozione dei regolamenti
comunali e provinciali in materia di diritto di accesso ai
documenti e, in caso di inutile decorso dello stesso, la nomina di
un Commissario per la loro adozione.
Infine, nell'intento di favorire il perseguimento dell'auspicabile
obiettivo di omogeneità nella redazione dei testi regolamentari
rivolti a dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso,
pur nel pieno rispetto dell'autonomia normativa che l'ordinamento
riconosce alle amministrazioni degli enti locali, si segnala la
direttiva di questa Commissione n. Di.C.A 5840- II/4.5.2.1. del 3
giugno 1999, a suo tempo inviata, contenente taluni principi
significativi elaborati dall'Organo predetto nello svolgimento
della propria attività consultiva.