Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.
1. Nell'esame di numerosi schemi di regolamento
sull'individuazione delle categorie di documenti sottratti
all'accesso questa Commissione ha affrontato il problema della
disciplina regolamentare del differimento dell'accesso ai documenti
amministrativi sotto il seguente profilo: se le singole
amministrazioni in sede di adozione del regolamento di cui all'art.
24, comma 4, legge 241/90 devono indicare in modo tassativo, e non
meramente esemplificativo, non solo i documenti sottratti
all'accesso a tempo indeterminato ma anche quelli sottratti
all'accesso a tempo determinato, ovvero i c.d. casi di
differimento.
In altri termini si è trattato di stabilire se il principio
generale di accessibilità di tutti i documenti amministrativi,
salvi i casi di inaccessibilità espressamente previsti dalla legge
o dai regolamenti delle singole amministrazioni, comporta che non
solo i casi di esclusione a tempo indeterminato ma anche quelli di
mero differimento dell'accesso debbano essere tassativamente
previsti con norma regolamentare.
Trattandosi di una questione di massima che assume particolare
rilevanza nella disciplina del diritto di accesso si ritiene
opportuno, nell'esercizio del potere di vigilanza che l'art. 27
della legge 241/90 attribuisce alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, indirizzare a tutte le amministrazioni e
ai concessionari di servizi pubblici la presente direttiva
sull'argomento.
2. Al riguardo assumono rilievo le seguenti disposizioni:
- art. 24, comma 4, legge 241/90: "Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2".
- art. 24, comma 6, della legge 241/90: "I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa" ;
- art. 25, comma 3, della legge 241/90: "II rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati" (si veda anche l'art. 7, comma 1, D.P.R. 352/92);
- art. 7, comma 2, D.P.R. 352/92: "II differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".
- art. 8, comma 2, D.P.R. 352/92: ...... le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso";
- art. 8, comma 3, D.P R. 352/92: "In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento" ;
3. - Da tali disposizioni emerge che il sistema ideato dal
legislatore per individuare il punto di equilibrio tra il
riconoscimento del diritto di accesso e la tutela del riserbo
dell'azione amministrativa per la salvaguardia di superiori
interessi pubblici, consiste nell'affermazione del principio per
cui tutti i documenti amministrativi sono accessibili salvo quelli
coperti da segreto e quelli rientranti nelle categorie
tassativamente indicate nei regolamenti adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art, 24, comma 4, della legge
241/90.
E' evidente, quindi, che l'inaccessibilità costituisce l'eccezione
alla regola della piena conoscibilità
dell'azione amministrativa tant'è che il legislatore ha
espressamente previsto all'art. 25, comma 3, L. 241/90 che al di
fuori dei casi e dei limiti previsti dall'art. 24 non è consentito
rifiutare, differire o limitare l'accesso.
Inoltre nel D.P.R. 352/92 all'art. 8 vengono dettati criteri per
l'individuazione analitica delle categorie di documenti sottratti
all'accesso al fine di assicurare un sufficiente grado di certezza
sull'ambito di applicazione del diritto, circoscrivendo i casi di
inaccessibilità in categorie documentali ben determinate.
Infatti questa Commissione, in sede di parere sugli schemi di
regolamento relativi all'individuazione delle categorie di cui
all'art. 24 cit., ha spesso rilevato l'eccessiva genericità di
alcune formulazioni sottolineando che attraverso una troppo
generica indicazione di documenti inaccessibili si finisce per
aggirare il principio di tassatività dei casi di sottrazione
all'accesso.
La lettera e la ratio dell'art. 25, comma 3, della legge 241/90
lasciano, quindi, chiaramente intendere che il principio di
tassatività riguarda sia i casi di esclusione che quelli di
differimento come del resto risulta evidente dall'art. 8, comma 2 e
3, D.P R. 352/92 che fa obbligo alle amministrazioni di indicare la
durata del differimento avvertendo che, ove sia sufficiente, esse
devono limitarsi ad esso senza procrastinare sine die la
conoscibilità di un documento.
Quindi nei singoli regolamenti le amministrazioni devono: 1)
indicare tassativamente le categorie di documenti inaccessibili
individuandole con sufficiente certezza; 2) specificare per
ciascuna categoria la durata della sottrazione all'accesso che,
solo se necessario, potrà essere a tempo indeterminato.
4. - Occorre però rilevare che il legislatore ha individuato due
diversi tipi di differimento.
Il primo è quello (di cui all'art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. 352/92)
finalizzato alla salvaguardia degli interessi pubblici indicati
dall'art. 24, comma 2, lettere a), b), c), d), della legge
241/90.
Il secondo è quello (di cui all'art. 24, comma 6, della legge
241/90) previsto espressamente come "facoltà di differire l'accesso
ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa".
II primo tipo di differimento rientra nel principio di tassatività
in quanto è un potere vincolato esercitabile solo nei limiti
previsti dai regolamenti delle singole amministrazioni (art. 25,
comma 3, della legge 241/90).
Il secondo potere di differimento invece, è sottratto al principio
di tassatività in quanto è un potere discrezionale esercitabile
qualora se ne presenti la necessità.
Infatti, nessuna disposizione di legge o regolamentare fa obbligo
alle amministrazioni di indicare in via preventiva e tassativa i
casi in cui la conoscenza di dati documenti possa impedire o
gravemente ostacolare l'azione amministrativa. Ciò in quanto si
tratta di ipotesi che non possono essere sempre determinate a
priori anche perché possono dipendere dalle più svariate
contingenze che impediscono di fatto l'accesso a documenti di
regola accessibili (ad es. se in un concorso pubblico migliaia di
partecipanti esclusi dalle prove orali presentassero
contemporaneamente istanza di accesso ai propri elaborati scritti
l'amministrazione sarebbe costretta ad interrompere la sua attività
istituzionale per soddisfare le numerose richieste dei candidati
esclusi e quindi potrebbe avvalersi del potere discrezionale di
differimento per evitare ciò).
E evidente, però, che mentre per il differimento c.d. vincolato è
sufficiente richiamare in motivazione la norma regolamentare che lo
prevede, per il differimento c.d. discrezionale è invece necessario
motivare adeguatamente sulle ragioni di impedimento o grave
ostacolo all'azione amministrativa che non consentono di soddisfare
immediatamente una legittima istanza di acces-
so (soprattutto qualora si tratti di un'ipotesi non
regolamentata).
Peraltro, sulla natura discrezionale del differimento ex art. 24,
comma 6, della legge 241/90 si è espresso anche il Consiglio di
Stato sottolineando che la P.A. può rinviare l'esercizio
dell'accesso qualora enunci pregiudizi alla propria funzione in
atto (C.d.S., IV, 5.6.1995 n. 412).
Tale decisione lascia chiaramente intendere che si tratta di una
facoltà discrezionale che la p.a. può esercitare a tutela della
funzione amministrativa e quindi al di fuori delle ipotesi di
differimento tassativamente indicate nei regolamenti per una
protezione temporanea degli interessi di cui all'art. 24, comma 2,
della legge 241/90.
Ciò non toglie tuttavia, a parere di questa Commissione, che anche
per questo secondo tipo di differimento sia opportuno che ciascuna
amministrazione si sforzi di prevedere in sede regolamentare le
possibili ipotesi di esercizio ferma restando la libertà di
differire l'accesso a tutela della funzione amministrativa anche al
di fuori dei casi regolamentati.
5. - In conclusione deve ritenersi che nei regolamenti le
amministrazioni devono indicare in modo tassativo i casi di
differimento dell'accesso per la tutela degli interessi di cui
all'art. 24, comma 2, cit. mentre hanno la facoltà di disciplinare
i casi di differimento previsto dall'art. 24, comma 6, della legge
241/90 a tutela della funzione amministrativa.
L'esercizio di tale facoltà, che si raccomanda laddove possibile,
non limita però il potere di differimento ex art. 24, comma 6, alle
sole ipotesi previste dal regolamento come avviene invece per la
tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge
citata.