Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90.
Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si
chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e
sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento
della stessa.
Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle
disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi
contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta
l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla
copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece,
l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente
richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.
A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso
l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in
combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352.
Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta
verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo;
equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle
modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come
ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di
bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra
condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta
soltanto quando la copia sia spedita -su richiesta dell'interessato
- in forma autentica.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alla
presente direttiva.