26 maggio 2011
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita il 10 maggio 2011 a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate n. 9 richieste di parere e decisi n. 41 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha risposto ad una associazione che rappresentava di aver chiesto alla polizia locale del Comune con sede nello stesso comune di visionare ed estrarre copia dell'incartamento inerente un ricorso giurisdizionale amministrativo e di aver ottenuto un diniego di accesso, osservando che il diritto di accesso (in termini di visione ed estrazione di copia) agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art 10 d lgs n 267/2000 non è condizionato (diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. E' indubbio che anche l'associazione, con sede nello stesso comune destinatario dell'istanza di accesso, possa avvalersi del diritto sancito dell'art 10, co 2 D lgs. n 267/2000, qualificandosi come "cittadino residente", con la conseguenza che sotto tale profilo il diniego di accesso appare illegittimo;
- la Commissione ha inoltre espresso il proprio parere sul quesito proposto da un Comune relativamente all'accesso agli atti inerenti l'erogazione di contributi economici ad associazioni, confermando che, nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel Comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Il cittadino residente può accedere a tutti gli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento alla sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta;
- in tema di diritto d'accesso dei consiglieri comunali, la Commissione ha ribadito che l'amministrazione comunale deve garantire a tutti indistintamente i consiglieri parità di condizioni di accesso e di informazione, attesa la parità delle funzioni da ciascuno di essi esercitate. Eventuali disparità di trattamento devono quindi ritenersi contra legem . Inoltre, tutti gli atti formati o detenuti dagli uffici comunali sono accessibili dal consigliere comunale, senza alcuna distinzione di settore o di materia, con la sola eccezione di quelli di natura strettamente personale e non utilizzati nell'attività amministrativa e il consigliere comunale ha diritto di accedere sia al protocollo informatico ed all'archivio informatico sia all'archivio cartaceo del Comune ed ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni da lui ritenute utili per l'espletamento del proprio mandato che non possa agevolmente ottenere direttamente in via informatica, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici stessi;
- la Commissione ha, infine, espresso un parere in ordine al diritto di un Azienda ad accedere agli accertamenti ispettivi del Servizio Ispezione del Lavoro. L'Azienda istante dopo essere stata sottoposta ad accertamenti da parte dell'Ispettorato del Lavoro, a conclusione dei quali erano stati notificati processi verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, chiedeva l'accesso ad una serie di documenti amministrativi, fra i quali le dichiarazioni di due lavoratori e la denuncia di un altro lavoratore, poi dimessosi. In virtù dell'orientamento più recente del Consiglio di Stato, si deve affermare che le finalità delle disposizioni preclusive del diritto di accesso alla documentazione - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici. La prevalenza del diritto di difesa (da parte dei datori di lavoro), in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita di specificazioni ulteriori in ordine alle concrete esigenze di difesa perseguite, allorquando tale specificazione sia sufficientemente contenuta nell'allegazione che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell'operato dell'amministrazione. Alla luce della richiamata giurisprudenza del giudice amministrativo e di fronte alla motivata richiesta di accesso della società istante finalizzata alla difesa dei propri interessi giuridici il diniego opposto dall'amministrazione non appare sorretto da giuridico fondamento.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha respinto il ricorso di un detenuto presso una Casa di reclusione che aveva inoltrato all'Amministrazione penitenziaria formale istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'adozione dell'atto con cui il Direttore della Casa di reclusione aveva sospeso, a tempo indeterminato, l'uso da parte del ricorrente di un personal computer precedentemente in uso al detenuto stesso, presso la biblioteca dell'Istituto di reclusione. L'Amministrazione rigettava parzialmente l'istanza di accesso, non consentendo l'accesso alla relazione di servizio sottoscritta dal Comandante di Reparto della Casa di reclusione, in quanto sottratta al diritto di accesso a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli Istituti penitenziari. La Commissione ritiene di dover condividere l'assunto dell'Amministrazione che le relazioni di servizio - oltre alle informazioni ed altri atti o documenti contenenti notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità - sia sottratta all'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. n. 115 del 25.1.1996, norma regolamentare dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere;
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, avendo partecipato alla selezione interna indetta dalla amministrazione di appartenenza per l'attribuzione delle posizioni organizzative, rivolgeva un'istanza all'amministrazione stessa al fine di ottenere l'accesso alle domande e ai curricula dei partecipanti alla predetta selezione, nonché ai verbali del colloquio. L'Amministrazione comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso, trasmettendo copie integrali dei verbali del nucleo di valutazione, nonché la domanda di partecipazione contenente anche il curriculum personale del funzionario al quale era stata attribuita la posizione organizzativa per la quale il ricorrente aveva dichiarato la preferenza al momento della partecipazione alla selezione. Il ricorrente quindi adiva la Commissione, dolendosi della mancata ostensione dei verbali del colloquio, nonché delle domande-curricula degli altri partecipanti al concorso interno che avevano espresso la loro preferenza per posizioni organizzative diverse. Ad avviso della Commissione, dall'esame del bando di selezione risulta la fondatezza dell'assunto del ricorrente, secondo il quale l'eventuale indicazione della preferenza di una sede da parte dei singoli partecipanti, non essendo vincolante per l'Amministrazione, non preclude la facoltà di assegnare una sede diversa da quella indicata in via preferenziale, una volta accertata l'idoneità di un candidato. Da ciò consegue l'interesse ad accedere a tutta la documentazione richiesta, ivi compresa quella relativa ai candidati che avevano espresso la loro preferenza per sedi diverse da quella prescelta dal ricorrente. Appare indubbia anche la sussistenza del diritto ad accedere anche ai verbali relativi al colloquio. Inoltre la fondatezza del ricorso può essere affermata anche sulla base della natura di atti endoprocedimentali dei documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990;
- sempre in materia di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che dopo avere ricevuto la comunicazione con la quale l'Ispettorato del Lavoro lo informava di avere diritto al recupero dei contributi e dei premi, rivolgeva diverse istanze volte a sollecitare l'aggiornamento della propria posizione contributiva e chiedeva all'INPS di fornire copia della decisione relativa alla sua posizione contributiva. Ad avviso della Commissione Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere al provvedimento conclusivo della richiesta di aggiornamento della propria posizione contributiva, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione a sostegno della propria istanza;
- infine, la Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, avendo partecipato ad una procedura selettiva per l'attribuzione di una fascia retributiva superiore, indetta dall'amministrazione di appartenenza e non essendo risultato vincitore, al fine di controllare la correttezza della procedura di attribuzione dei punteggi, ha chiesto copia di tutti i documenti relativi alla procedura selettiva medesima, compresi i verbali della commissione esaminatrice e le domande di partecipazione, con i connessi allegati, depositate dai concorrenti risultati vincitori. Osserva la Commissione che sussiste in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, l'interesse a ottenere copia degli atti relativi a una prova selettiva cui ha partecipato. Tuttavia, qualora la mole dei documenti richiesti sia elevata, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria dell'amministrazione.