24 dicembre 2010
La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 14 dicembre 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta sono stati esaminati e decisi n. 12 richieste di parere e n. 47 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha risposto ad un quesito posto da un Consigliere comunale con riferimento all'accesso agli atti inerenti il pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali, confermando il proprio consolidato orientamento secondo il quale il diritto di accesso ed il diritto di informazione dei consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs n. 267 del 2000, ha confini molto più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla l.n. 241/1990. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. A tal proposito, secondo costante e consolidata giurisprudenza, è individuata la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale". L'ampia accezione conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale da involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del mandato elettivo, svincola l'istanza sia dall'onere motivazionale, e dunque dalla prova dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti richiesti, che da quello formale della espressione in forma scritta. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Nel caso di specie, le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale;
- la Commissione ha affrontato anche la problematica relativa ad un'istanza di accesso presentata da un condomino, abitante in un palazzo ove l'amministratore aveva segnalato alla Asl gravi anomalie nel sistema di evacuazione dei fumi provenienti dalle canne fumarie collettive. Riferiva il condomino di avere inoltrato alla stessa Asl istanza di accesso per acquisire copia integrale della segnalazione, senza le cancellature apposte al documento, in quanto l'amministratore condominiale ne aveva negato più volte il rilascio. Ad avviso della Commissione, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia della segnalazione sia quale condomino, titolare del potere di controllo sulla gestione delle cose comuni, sia quale eventuale soggetto destinatario dell'esposto in previsione di eventuali procedimenti sanzionatori o ispettivi;
- la Commissione ha inoltre risposto ad un quesito in ordine all'accesso dei consiglieri comunali ai tabulati telefonici degli uffici comunali, esprimendo il parere che il Sindaco è tenuto a consentire l'accesso ai tabulati telefonici che il gestore del servizio trasmette periodicamente al Comune. Al riguardo, la Commissione ha osservato che vero è che i tabulati telefonici non sono qualificabili come documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, dal momento che essi costituiscono rappresentazione di eventi materiali e non di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione o di attività da essa compiuti, ma che l'art. 43 del Testo unico degli enti locali n. 267 del 2000 attribuisce ai consiglieri comunali, in considerazione della natura pubblica del loro munus, non il semplice diritto d'accesso previsto dalla legge n. 241 del 1990 ma il più ampio diritto di ottenere dagli uffici del Comune "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso" che siano utili all'esercizio del mandato dei consiglieri stessi; con la conseguenza che l'unico limite di tale diritto è costituito dalla circostanza che si tratti di notizie e di informazioni già acquisite dal Comune e non già di notizie ed informazioni che il Comune, a seguito della richiesta del consigliere comunale, dovrebbe acquisire.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha accolto il ricorso di una S.p.a. che si era visto negare l'accesso dall'amministrazione resistente, affermando il principio che la società ricorrente, quale parte del raggruppamento temporaneo d'imprese, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai documenti relativi ad eventuali atti posti in essere in esecuzione di tale raggruppamento, al fine di tutelare i propri diritti patrimoniali e non nelle sedi opportune;
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto ad un carabiniere il diritto d'accesso ai documenti inerenti la propria richiesta di trasferimento, in quanto il ricorrente, quale richiedente il trasferimento, è senza dubbio titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere a tale richiesta, senza che sia necessaria l'indicazioni delle ragioni a sostegno della propria istanza.;
- la Commissione ha accolto un ricorso volto al riesame di un diniego tacito opposto ad una richiesta di accesso ai documenti comprovanti l'avvenuta notifica, nei confronti del ricorrente, di diverse cartelle esattoriali, osservando che non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente qualificata e collegata ai documenti cui si è chiesto di accedere, avendo parte resistente emesso nei confronti della ricorrente diverse cartelle esattoriali;
- la Commissione ha infine confermato il costante orientamento interpretativo secondo il quale l'accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti formati o detenuti dalla pubblica amministrazione e che quest'ultima non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso, ed ha conseguentemente respinto il ricorso di un sindacato la cui domanda d'accesso, nel caso di specie, appare tesa più che al rilascio di documenti, all'ottenimento di informazioni.