21 giugno 2010
La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 17 giugno 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7 richieste di parere e decisi n. 38 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha affrontato la problematica relativa all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'Impiego e relativi allo stato occupazionale dei dipendenti che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai sensi di legge, risolvendo il"bilanciamento" fra diritto all'accesso e tutela alla riservatezza, come da costante orientamento, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 24, comma 7, l.n. 241/1990, secondo il quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". La Commissione ha altresì precisato che l'accesso, proprio per garantire la riservatezza dei dati più sensibili detenuti dai Centri per l'Impiego, deve limitarsi all'indicazione della eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei dati identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura del terzo interessato, tramite il proprio legale, a chiedere (ed ottenere) dal giudice l'accesso a dati più sensibili che riguardino il contenuto economico del contratto di lavoro che si vuole conoscere. Ai sensi dell'art. 3, d.p.r. n. 184/2006, al controinteressato dovrà essere comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell'accedente;
- è stato chiarito - quanto all'operatività del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici, per l'acquisizione di documenti amministrativi - che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 5 si estende ad ogni tipo di informazione e che la richiesta fra soggetti pubblici, poiché attiene a profili di interesse generale, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al controinteressato;
- in tema di diritto di accesso e di informazione agli atti dell'amministrazione comunale, la Commissione ha confermato l'orientamento interpretativo secondo il quale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per "cittadino" si intende il cittadino residente nel Comune cui è rivolta la richiesta di accesso e non il cittadino in senso lato. In particolare, essa ha osservato che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. In questi limiti il diritto all'accesso del cittadino è pienamente operante, e non richiede la dimostrazione di alcuno specifico interesse.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo cui non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza poi dare la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò a norma dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale prevede espressamente che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dell'articolo 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi";
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto il diritto ad accedere ai documenti relativi alla procedura di espropriazione di parte di un fondo del richiedente l'accesso, al fine di verificare la legittimità della procedura e di ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione ed espropriazione. Poiché non appare dubbio che un procedimento espropriativo sia destinato a incidere nella sfera giuridica del proprietario dell'immobile espropriato, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 241/90.