2 marzo 2011
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dall'Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, in qualità di Vice Presidente, si è riunita, il 22 febbraio 2011, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate n. 9 richieste di parere e decisi n. 34 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha risposto ad un cittadino che - avendo già ottenuto una favorevole decisione, che gli riconosce il diritto d'accesso in esito al ricorso alla Commissione ex articolo 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 (regolarmente notificato ai controinteressati) - lamenta la mancata ottemperanza dell'amministrazione resistente alla pronuncia. Secondo quanto riferisce il richiedente, a dire della stessa p.a. resistente, occorrerebbe nuovamente informare i controinteressati ai fini di eventuali opposizioni. Ha osservato, inoltre, che l'amministrazione non deve informare ulteriormente i controinteressati né attendere un'eventuale opposizione da parte loro, in quanto gli obblighi di comunicazione ai controinteressati, previsti dagli artt 3 e 12 dpr n 184/2006, devono essere assolti nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso ovvero nel procedimento giustiziale innanzi alla Commissione. Resta fermo che, in caso di perdurante ritardo dell'amministrazione nel concedere l'accesso, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l'amministrazione resistente, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha confermato il proprio consolidato orientamento, affermando che in materia di concorsi pubblici il diritto di accesso del concorrente è pieno e non può essere condizionato all'assenso del controinteressato il quale, consapevole di partecipare ad una procedura a contenuto comparativo e selettivo, non può opporre motivi di riservatezza a tutela della propria posizione giuridica, se non nei casi specificatamente previsti dalla legge (v., per esempio, la normativa sulla partecipazione a gara per l'assegnazione di appalti pubblici).
- la Commissione ha ribadito che non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in materia di informazioni ambientali dal d.lgs. n. 196/2003. Ne deriva che l'amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna attività diretta ad individuare il documento nel quale l'interessato può rinvenire le informazioni desiderate. Ha osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, ripreso anche dall'art. 2, comma 2, d.p.r. n. 184/2006, la richiesta di accesso, oltre che motivata, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
- infine, la Commissione ha osservato che, ai sensi della vigente normativa (d.PR 20 ottobre 1998 n. 428, d.PCM 31 ottobre 2000, d.PR 28 dicembre 2000 n. 445, d.PCM 14 ottobre 2003), ogni Comune deve provvedere a realizzare il protocollo informatico, al quale possono liberamente accedere i consiglieri comunali, i quali pertanto - tramite tale protocollo - possono prendere visione in via informatica di tutte le determinazioni e le delibere adottate dall'ente; ciò in ottemperanza al principio generale di economicità dell'azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma cartacea dei documenti amministrativi.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto il diritto ad accedere agli atti e documenti del procedimento attivato a seguito della presentazione della richiesta di liquidazione dell'indennità di prima sistemazione, ex artt. 18 e ss. della legge n. 836/1973. Il ricorso è stato accolto, in quanto, trattandosi di un procedimento destinato a concludersi con l'adozione di un atto incidente nella sfera giuridica del ricorrente, questi ha certamente diritto ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 10, comma 1 della legge n. 241/1990.
- la Commissione ha anche accolto il ricorso di un cittadino che chiedeva di estrarre copia dei documenti relativi al procedimento concernente la concessione del Distintivo di onore "ferito in servizio" e che si era visto opporre un diniego basato sull'asserita mancanza di interesse all'accesso configurato quale forma di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Il ricorso è stato accolto in ragione della sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo al ricorrente, essendo i documenti oggetto dell'istanza d'accesso relativi al procedimento concernente la posizione giuridica dello stesso richiedente. Il limite opposto da parte resistente, di cui all'art. 24, comma 3 della legge n. 241/90, non trova applicazione, essendo riferibile a quelle modalità di esercizio del diritto di accesso c.d. informativo o esoprocedimentale e non, come nel caso di specie, al diritto di accesso partecipativo di cui alle medesima legge.
- infine, la Commissione, ha rilevato l'inammissibilità delle richieste dei cittadini volte ad ottenere un'ordine espresso di ostensione di documenti nei confronti delle amministrazioni già risultate soccombenti, a seguito di un ricorso ex articolo 25, comma 4 della L. n. 241 del 1990, in considerazione del fatto che la Commissione stessa è sfornita di poteri atti ad assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione resistente a precedenti proprie decisioni .