Seduta del 25 maggio 2010
La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dall'Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, in qualità di Vice Presidente, si è riunita, il 25 maggio 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 8 richieste di parere e decisi n. 30 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha affermato, come da costante orientamento, che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel Comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano né dedotti né sussistenti;
- è stato confermato il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della password di servizio e anche al protocollo informatico.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto il diritto ad accedere a tutti gli atti e documenti endoprocedimentali, ivi compresi i documenti senza rilevanza esterna (documenti pienamente accessibili, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/1990), senza necessità di motivare il suo interesse all'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241 del 1990;
- la Commissione ha osservato che è illegittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'articolo 25 comma 1 della legge 241 del 1990 che prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta;
- la Commissione ha sottolineato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi non ha una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, bensì assume una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo, atteso che la posizione che legittima l'accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso contro l'atto lesivo della posizione soggettiva vantata, intendendo il legislatore assicurare all'amministrato, con l'introduzione dell'actio ad exhibendum, la trasparenza della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo, con la conseguenza che l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi a incidere, eventualmente in modo lesivo, l'attività amministrativa.