5 novembre 2010
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 26 ottobre 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono stati esaminati e decisi n. 6 richieste di parere e n. 33 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha affrontato la problematica relativa ad un'istanza di accesso presentata ad un Comune da un cittadino residente proprietario di alcuni cani per conoscere le generalità di chi aveva inoltrato una segnalazione, da cui era stata avviata una successiva verifica circa il preteso disturbo della quiete pubblica e del riposo derivante dal continuo abbaiare dei cani. Il Comando della Polizia Municipale ha chiesto alla Commissione di sapere se possa dare riscontro negativo a detta richiesta, evitando di comunicare il nominativo dell'autore dell'esposto. La Commissione ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per oggetto, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo;
- la Commissione ha inoltre risposto ad un quesito posto da un'Azienda Ospedaliera, gestita da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui tre nominati dall'Amministrazione Comunale e due nominati dalla Regione, in ordine al diritto d'accesso dei consiglieri comunali. In particolare, avendo due consiglieri comunali (dichiarando di agire per l'espletamento del proprio mandato elettorale) chiesto copia dei bilanci e delle deliberazioni dell'Ente ospedaliero, l'Azienda Ospedaliera chiede se, a parere della Commissione, i consiglieri comunali possano esercitare gli speciali poteri d'accesso loro attribuiti dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e se siano tenuti a corrispondere le somme previste per il rilascio delle copie. In proposito, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è particolarmente ampia, dal momento che, a norma del citato articolo 43, comprende tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato e che, nel caso di specie, le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico qual è quello della salute pubblica e privata. Ciò premesso la Commissione osserva che il citato articolo prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere, non solo dai rispettivi uffici, ma anche "dalle loro aziende ed enti dipendenti" tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Ora nel concetto di "enti dipendenti" dal Comune rientrano sicuramente non solo le aziende di cui il Comune è esclusivo titolare ma anche le aziende delle quali il Comune abbia - come nel caso in esame - l'effettivo controllo. Deve quindi ritenersi che i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dall'Azienda ospedaliera in questione il chiesto accesso. In proposito si precisa che, trattandosi di accesso esercitato per l'adempimento di una pubblica funzione e non per fini personali, i richiedenti non sono tenuti a corrispondere alcuna somma per il rilascio delle copie.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha confermato il proprio orientamento secondo il quale è illegittimo il diniego di accesso opposto ad un partecipante ad un concorso pubblico ed ha conseguentemente accolto la richiesta di riesame, in quanto il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il test selettivo, invocato dall'amministrazione;
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto ad un maresciallo il diritto d'accesso ai documenti in base ai quali l'istante è stato visitato dalla Commissione legale della ASL e dal Dipartimento di medicina legale, visite poi sfociate nel decreto del Ministero della Difesa, in quanto i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante e la spettanza al ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90;
- la Commissione ha infine confermato il costante orientamento interpretativo secondo il quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, il gravame avverso i provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso deve essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto e, una volta che tale termine è decorso, una eventuale nuova istanza presentata dal ricorrente, se meramente confermativa, non è suscettibile di far decorrere di nuovo i termini decadenziali per la proposizione del gravame (cfr. C.d.S. Ad. plen. n. 6 del 18/04/06).