4 ottobre 2010
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 28 settembre 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 10 richieste di parere e decisi n. 52 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha ribadito l'illegittimità della limitazione dell'esenzione dell'imposta di bollo dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione alle richieste dei consiglieri comunali. Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Contrasta con i richiamati principi ogni regola organizzativa che impedisca o comprima il diritto di accesso dei consiglieri comunali, compresa, a maggior ragione, quella che vorrebbe subordinare il rilascio di atti e documenti al pagamento dei costi di riproduzione e di bollo. Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta di bollo il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 151/E del 05.10.2001, ha esentato dall'imposta di bollo chiunque faccia istanza di accesso e a maggior ragione tale risoluzione deve trovare applicazione per i consiglieri comunali
- la Commissione ha ritenuto illegittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. E', infatti, ormai unanime la giurisprudenza nell'affermare che, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento (e ciò non è il caso di specie), la disciplina dell'accesso (art 25 co. 1 legge n241/90) prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di articolare una distinta istanza formale per l'estrazione di copia, quando l'istante ha già presentato, in precedenza, una motivata domanda di accesso, in quanto essa esplica effetti congiunti sia ai fini della visione che dell'acquisizione alla copia degli atti.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- in tema di accesso alla documentazione relativa agli accertamenti ispettivi, la Commissione ha affermato che l'ostensibilità della documentazione contenuta nel fascicolo ispettivo è garantita, trattandosi di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990. Tuttavia il diritto di difesa di un datore di lavoro destinatario di un verbale di accertamento in materia di lavoro, previdenza ed assistenza non è garantito fino al punto di consentire l'accesso alle dichiarazioni rese da lavoratori alle dipendenze dell'accedente, ciò essendo precluso dalla disciplina legislativa e regolamentare ( art. 22, comma 1, lett. c) ed art. 24, comma 6, lettera d) della legge n. 241/1990; art. 2 del DM n. 757/1994), preordinata a tutelare non solo i lavoratori, ma anche il superiore interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro.
- la Commissione ha confermato, come da costante orientamento, che deve esser riconosciuta la legittimità di un'istanza di accesso rivolta all'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di un contribuente, in lite con l'accedente per la determinazione dell'entità del credito spettante al contribuente a titolo di retribuzioni non corrisposte a far data dall'atto di licenziamento, alla stregua dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai fini della tutela di interessi giuridicamente rilevanti dell'accedenti.
- La Commissione ha sottolineato che l'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso, qualora non abbia formato ovvero non detenga stabilmente i documenti richiesti, deve assumersi l'onere di trasmettere l'istanza di accesso alle Amministrazioni ritenute competenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.r .n.184/2006.
- la Commissione ha accolto un ricorso proposto contro la Telecom Italia s.p.a. Infatti, è indubbia l'applicazione delle regole di trasparenza, oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti formalmente privati ma chiamati all'espletamento di compiti sostanzialmente di interesse pubblico (come nella specie, la Telecom) ai sensi dell'art 23 della legge n 241/90 (come modificato dalla legge n. 15/2005) che si è spinta fino ad iscrivere tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti gestori di pubblici servizi.