5 maggio 2011
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dall'Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, in qualità di Vice Presidente, si è riunita il 6 e il 19 aprile 2011 a Palazzo Chigi.
Nel corso delle due sedute, sono state esaminate n. 18 richieste di parere e decisi n. 91 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha risposto alla richiesta di parere del Commissario Prefettizio di un Comune in ordine all'accesso dei consiglieri comunali ad atti processuali penali, contabili e di lavoro. In particolare tre consiglieri comunali hanno chiesto l'accesso a copie di eventuali atti giudiziari relativi a vari procedimenti avviati per condotte asseritamente illegali contestate a carico dell'ex sindaco e del Segretario comunale. La Commissione osserva che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare, senza alcuna limitazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale i consiglieri comunali e provinciali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"). Per tali ragioni, la Commissione ha espresso il parere che la richiesta di accesso formulata dai consiglieri comunali sia da accogliere;
- la Commissione ha poi risposto al quesito proposto da un comune relativo all'accesso agli atti di gara del concorrente non aggiudicatario. Il Comune, dopo aver premesso che per consolidata giurisprudenza è ormai pacifico che una ditta partecipante a gara d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e/o forniture, non risultata aggiudicataria abbia il diritto d'accesso agli atti prodotti dal soggetto che, al contrario, si è aggiudicato l'appalto medesimo, chiede alla Commissione se possa ritenersi corretta la non applicazione della disposizione di cui all'art. 3, d.p.r. n. 184/2006 che fa obbligo, alla P.A. cui è indirizzata la richiesta d'accesso, di dare comunicazione al controinteressato. La Commissione ha osservato che l'amministrazione interessata deve necessariamente comunicare preliminarmente la domanda di accesso al controinteressato e, qualora quest'ultimo manifesti la propria opposizione all'accesso, la p.a. dovrà valutare, in concreto, anzitutto se gli elaborati allegati all'offerta della ditta aggiudicataria contengano segreti tecnici e/o commerciali e poi l'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giudizio, potendosi concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale, potendo bastare a tal fine la dichiarazione dell'accedente di voler utilizzare il documento a fini di tutela giurisdizionale, senza alcun esame preventivo della reale utilità della sua domanda, salvo la sua macroscopica illogicità o inconferenza;
- la Commissione ha inoltre risposto ad una richiesta di parere di un cittadino che chiedeva di accedere ad una delibera comunale non più affissa all'Albo Pretorio del Comune di residenza. In particolare, l'istante chiedeva di conoscere se l'opposizione fatta dall'amministrazione comunale ad una richiesta di accesso ad una delibera di Giunta municipale non più affissa all'Albo Pretorio fosse legittima. Ad avviso della Commissione, la motivazione addotta dal Comune per opporsi alla richiesta di accesso in oggetto non ha alcun fondamento giuridico, in quanto ai sensi dell'art. 10, comma 1, TUEL , tutti gli atti dell'amministrazione comunale (e provinciale) sono pubblici e il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi (comma 2). Di fronte a tali disposizioni - cui la giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione ricollega un diritto d'accesso pressoché illimitato e incondizionabile, se non nelle ipotesi di atti "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione - non solo non acquista pregio la motivazione addotta dall'amministrazione comunale, ma nessuna altra motivazione può essere idonea ad impedire l'esercizio del diritto di accesso che non è subordinato, per quanto riguarda atti, documenti ed informazioni in possesso di enti locali, ad alcun particolare requisito soggettivo in capo all'accedente;
- la Commissione ha infine espresso un parere in ordine al diritto dell'accedente di visionare gli atti in originale e di leggere i nominativi delle persone nominate. L'istante, in particolare, chiedeva di sapere se il cittadino ha il diritto di prendere visione degli atti in originale o debba accontentarsi di prendere visione di fotocopie e se possa leggere i nominativi delle persone nominate negli atti, o debba accontentarsi di prendere visione di atti con i nominativi oscurati. Il diritto di accesso comprende quello di prendere visione ed, eventualmente, di estrarre copia del documento nella sua integralità, compresi i nominativi delle persone nello stesso indicate. L'oscuramento dei nominativi costituisce solo una modalità che rende più agevole per l'amministrazione provvedere alla richiesta di accesso a tutela della riservatezza dei soggetti controinteressati. Naturalmente, ove la domanda di accesso fosse finalizzata a conoscere proprio quei nominativi, l'esercizio del diritto di accesso sarebbe sottoposto al vaglio della sua ammissibilità, in riferimento sia alla titolarità di una posizione giuridicamente tutelata, sia alla sua prevalenza sul diritto alla riservatezza dei controinteressati secondo le modalità previste dalla legge.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un partecipante al concorso notarile che, non essendo stato ammesso alle prove orali, aveva chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati nonché agli elaborati di due altri candidati, nominativamente individuati, ammessi alle prove orali. L'Amministrazione resistente ha rigettato tale istanza sul rilievo dell'insussistenza dell'interesse ad accedere ad elaborati di altri candidati al concorso per una verifica del metro di valutazione adottato dalla Commissione, se non limitatamente a pochi elaborati dei quali non sarebbe necessario neanche fornire la provenienza. Al contrario, la Commissione ha stabilito che, trattandosi di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione del ricorrente al procedimento concorsuale notarile al quale afferiscono i documenti richiesti all'Amministrazione, è consequenziale la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti;
- sempre in tema di accesso endoprocediementale, la Commissione ha accolto il ricorso del partecipante ad un concorso ordinario per l'insegnamento nella scuola materna, che chiede di potere accedere ai decreti di rettifica della graduatoria ed alla relativa documentazione, al fine di verificare la correttezza delle posizioni assunte dai candidati che la precedono in graduatoria, dato che la rettifica della graduatoria originaria ha determinato uno slittamento della propria posizione e, conseguentemente, la mancata immissione in ruolo. Il ricorso è stato accolto in quanto la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere, nella forma integrale della presa visione e dell'estrazione di copia, ai chiesti documenti;
- La Commissione ha inoltre accolto il ricorso dell'ex coniuge che, intenzionato a presentare un'istanza per la modifica dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso al Modello unico 2008 e 2009 della ex moglie, al fine di dimostrare la situazione reddituale della stessa nel corso del giudizio di separazione giudiziale. L'Amministrazione rigettava tale istanza di accesso, richiamando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali ( d. lgs. n. 196/2003). Al contrario, la Commissione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto non è contestabile la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui acquisizione è indispensabile al fine di consentirgli di tutelare in giudizio la pretesa ad ottenere la modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, nel contesto del giudizio di separazione dal coniuge pendente. A fronte di siffatto interesse l'esigenza di tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti richiesti è recessiva;
- infine, la Commissione ha accolto il ricorso di un soggetto in servizio presso la stazione del Corpo Forestale dello Stato che chiedeva di poter accedere al proprio stato matricolare ed all'indice del proprio fascicolo personale, in quanto la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, è evidente, trattandosi di documenti che lo concernono direttamente e personalmente. Ne consegue l'illegittimità del diniego implicitamente opposto dall'Amministrazione resistente.