Seduta del 6 luglio 2010

6 luglio 2010

La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 6 luglio  2010, a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7 richieste di parere e decisi n. 36 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha confermato, come da costante orientamento, che il diritto di accesso agli atti del Comune da parte del cittadino-residente non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata e pertanto non è possibile negare l'accesso ad un cittadino residente cronista di un settimanale locale. E', invece possibile negare l'accesso allorché la richiesta richieda all'amministrazione un'opera di elaborazione dei dati o assuma la finalità di operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione comunale. La Commissione rileva peraltro che l'amministrazione non è, comunque, obbligata a soddisfare la legittima richiesta dei soggetti aventi diritto in tempi tanto brevi da comportare un aggravio dello lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- è stato, inoltre, chiarito che un consigliere comunale possa accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti corrisposti al Sindaco e agli assessori comunali. La Commissione ha osservato in proposito che la trasparenza amministrativa è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, ogni amministrazione ha, peraltro, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- la Commissione ha riconosciuto il diritto ad accedere a tutti i documenti relativi al servizio prestato fuori sede, espletato dal richiedente l'accesso, in qualità di teste presso il giudice di pace, in quanto non vi è dubbio che il ricorrente sia legittimato all'accesso richiesto, avendo un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, al fine di poter esercitare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per l'espletamento della missione menzionata nel ricorso;

- è stato, inoltre, accolto il ricorso di un Dirigente Scolastico che chiedeva alla parte resistente di potere accedere ai documenti inerenti la determinazione dell'organico d'istituto per l'a.s. 2001/2002. La Commissione, ha affermato che il ricorrente è titolare di un interesse legittimo ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per poter rideterminare gli importi della retribuzione di posizione e di risultato ed, eventualmente, per adire il giudice del lavoro.

 

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