23 dicembre 2011
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta, in qualità di Vicepresidente, dall'Avv. Generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, si è riunita, il 29 novembre e il 20 dicembre 2011 alle ore 15 a Palazzo Chigi
Nel corso della due sedute, sono state esaminate ed approvate n 26 richieste di parere e decisi n 79 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva:
- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da un Comune che ha manifestato dubbi sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi anagrafici dei cittadini in quanto si tratterebbe, di atti che, essendo compiuti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, sarebbero esclusi, a dire dell'amministrazione comunale, dal diritto riconosciuto ai consiglieri. La Commissione ricorda che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali, ex art. 43, co. 2, TUEL è riconosciuta al consigliere comunale e provinciale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie ed informazioni, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo, essendo sufficiente che la richiesta di accesso attenga a informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Né, tanto meno, rileva in senso contrario il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo (ai sensi dell'art. 54, comma 3, TUEL in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione). Infatti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL ai consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene sussistere il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico;
- la Commissione ha poi risposto ad un cittadino che chiede se il diritto di accesso ad una delibera comunale dell'Ente locale di residenza sia assoggettata al regime giuridico previsto dalla legge n 241/1990 ovvero a quello contenuto nell'art 10 del D Lgs n 267/2000, poiché l'Ente acceduto lo ha invitato a specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. A parere della Commissione l'istanza di accesso, provenendo da un cittadino residente nel Comune destinatario della richiesta, è indubbiamente assoggettata alla disciplina dell'art. 10 del TUEL, che configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Il diritto all'accesso al cittadino residente deve essere garantito senza la dimostrazione di alcuno specifico interesse;
- inoltre ha espresso parere sul quesito proposto da un partecipante ad una selezione per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso un istituto scolastico comprensivo statale che ha rappresentato che - a fronte dell'istanza volta ad acquisire copia di una relazione ispettiva redatta per la verifica di eventuali irregolarità della procedura - l'Amministrazione l'aveva rigettata per inesistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, preordinato, secondo l'ente, soltanto ad un mero controllo generalizzato della P.A.. Viene pertanto chiesto alla Commissione un parere sulla legittimità del diniego di accesso, rappresentando l'istante di avere personalmente segnalato le irregolarità commesse nella gestione della gara e di voler valutare eventuali ricorsi. La Commissione ritiene che sia illegittima la motivazione addotta dalla p.a. per negare l'accesso. Infatti, l'istante, come partecipante alla gara ed autrice delle segnalazioni di irregolarità a base del procedimento ispettivo, ha indubbiamente un interesse giuridicamente rilevante a verificare, mediante l'esame della documentazione richiesta, la correttezza dello svolgimento della procedura da parte dell'Istituto scolastico, tanto più che deve essere garantito l'accesso agli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;
- infine la Commissione ha risposto ad un Comune che ha chiesto un parere su quali siano le modalità più opportune per individuare eventuali controinteressati all'accesso ad una concessione cimiteriale intestata ad un soggetto deceduto, sottolineando come il richiedente sia una nipote non erede del de cuius e sia in atto una disputa familiare per l'utilizzo dello spazio cimiteriale oggetto di concessione. La Commissione rappresenta che se l'istante fosse un cittadino residente nel comune, sarebbe applicabile la speciale disciplina dell'art. 10 TUEL che non fa menzione alcuna della necessità di individuare controinteressati, con la conseguenza che sarebbe ultronea la ricerca di controinteressati, imperniata su disposizioni normative che non si applicano. Anche nel caso in cui l'istanza provenisse da cittadino non residente nel Comune - con applicazione della disciplina generale ex lege n 241/1990 e conseguente obbligo della p.a. di valutare di volta in volta eventuali controinteressati all'accesso in base alla natura del documento richiesto, tenendo anche conto del contenuto di atti connessi (ex art 22 co 1 lett c) legge n. 241/90, art 3 e 7 dpr n 184/2006) - prevarrebbe comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza opposta da terzi controinteressati, quando (come pare nella specie) il diritto di accesso sia esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico ai sensi dell'art 24, co. 7 della legge n. 241/1990.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha respinto il ricorso avverso il diniego d'accesso ai documenti inerenti una segnalazione di un Comando dei Carabinieri con cui era stata informata la scala gerarchica degli accertamenti svolti sul conto del carabiniere accedente, in merito ad alcune lagnanze esposte al Comandante. A sostegno della sua istanza, l'accedente deduceva la sua esigenza di esercitare il suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti. L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul presupposto che i documenti richiesti fossero esclusi dall'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990. La Commissione ha respinto il ricorso in quanto la documentazione che costituisce l'oggetto dell'istanza di accesso del ricorrente inerisce all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti i fatti denunciati da coloro i quali si erano lagnati dell'operato del ricorrente, segnalati dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria. Ne consegue la sottrazione al diritto di accesso di siffatti documenti, in quanto coperti dal segreto delle indagini preliminari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'art. 329 c.p.p.;
- la Commissione ha inoltre accolto il ricorso di un cittadino che avendo presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente il rinnovo della propria licenza di porto di fucile uso caccia, si è visto opporre un silenzio rigetto. Il ricorso è fondato e va accolto. Quanto alla titolarità di situazione legittimante l'accesso, la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua sussistenza in capo al ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068);
- inoltre, la Commissione ha accolto il ricorso di due insegnanti che - avendo fatto parte del Consiglio di classe che aveva deliberato a maggioranza la bocciatura di un loro alunno, il quale, a seguito della convocazione di un consiglio di classe straordinario era risultato promosso, alla stregua dall'integrazione del verbale di tale riunione straordinaria del consiglio di classe operata dal Dirigente scolastico - chiedevano di poter accedere a tutti gli atti adottati riguardanti l'alunno in questione e la classe dallo stesso frequentata, compresa la relazione trasmessa all'Avvocatura dello Stato dalla Dirigente scolastica. A sostegno della loro istanza di accesso i ricorrenti facevano valere il loro interesse personale, diretto concreto ed attuale, quali insegnanti, ad accedere ai documenti richiesti, anche al fine di tutelare i loro diritti in sede giudiziaria. Il ricorso è stato accolto nei limiti appresso indicati. Si deve riconoscere la spettanza alle ricorrenti di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli atti concernenti la posizione dell'alunno di cui trattasi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, trattandosi di un interesse corrisponde al loro diritto al regolare svolgimento della loro funzione di docenti facenti parte del consiglio di classe che aveva deliberato la bocciatura di tale alunno e che si era opposto alla convocazione straordinaria del Consiglio di classe da parte del Dirigente scolastico, sul rilievo della regolarità degli scrutini. Non spetta, invece, l'accesso alla relazione inviata dalla Dirigente scolastica all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. n. 200/1996, che sottrae all'accesso la corrispondenza inerente gli affari contenziosi trattati dall'Avvocatura dello Stato ed i pareri resi dalla stessa in relazioni a liti in potenza o in atto;
- la Commissione ha anche accolto il ricorso di un cittadino straniero, titolare di carta di soggiorno che ha presentato agli uffici della Prefettura di residenza domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana. A seguito di tale presentazione, presso gli uffici competenti, non veniva dato seguito alla suddetta domanda nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia di ottenimento della cittadinanza italiana. Pertanto l'istante formulava domanda di accesso tesa a conoscere una serie di informazioni relative alla propria pratica. Sul ricorso presentato dal ricorrente avverso il silenzio dell'Amministrazione, la Commissione preliminarmente rileva che parte delle richieste contenute nella domanda di accesso sembrano riferirsi a informazioni più che a documenti (stato di avanzamento della pratica e ragioni del ritardo nell'evasione della stessa). Rispetto ad esse, la Commissione osserva che la disciplina del diritto di accesso non trova applicazione Quanto ai documenti contenuti nel fascicolo della pratica aperta in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, non vi è dubbio che essi debbano essere rilasciati, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241 del 1990;
- infine, la Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che avendo chiesto all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di locazione di un appartamento ad uso abitativo, stipulati dalla proprietaria dello stesso, necessitando di tali documenti per dimostrare che tale immobile, da cui è stato sfrattato, è stato locato a terzi estranei al nucleo familiare della proprietaria, contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa per legittimare la disdetta dell'originario contratto di locazione, al fine di ottenere il conseguente indennizzo, per come previsto dalla legge in materia. L'Amministrazione, pur riconoscendo l'interesse all'accesso, ha negato l'ostensione documentale, sul presupposto della necessità di una richiesta dell'Autorità giudiziaria, per come disposto dall'art. 18 c. 3 del T.U. 131/86 sull'imposta di registro, il quale stabilisce che il rilascio di copie a persone diverse dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Non appare alla Commissione convincente il diniego operato da parte resistente sulla base del disposto del d.p.r. 131/86: va infatti considerato come l'introduzione della legge 241/90 abbia in tutto ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. In ossequio all'efficacia di tale Legge l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi a verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è pacifico. Per quanto riguarda invece l'esistenza di interessi contrapposti all'esercizio del diritto di accesso, e in particolare quello alla riservatezza della parte controinteressata, va rammentato che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente: lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", quali i contratti di locazione, ne garantisce peraltro l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta. Pertanto il ricorso è accolto.