18 marzo 2010
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario dott.Gianni Letta, si è riunita, il 16 marzo 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 11 richieste di parere e decisi n. 43 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha deciso di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, in merito alla istanza di accesso presentata da un consigliere provinciale concernente la rilevazione, con riguardo ad alcuni mesi dell'anno e per tutto il personale della polizia provinciale, dei turni di servizio, delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marcatempo, delle presenze attestate mediante fogli di presenza a rilevazione manuale;
- è stato confermato l'orientamento secondo cui l'accesso ai pareri legali è consentito solo nel caso in cui lo stesso sia versato in atti di giudizio. Diversamente, il documento è infatti tutelato dal segreto professionale;
- la Commissione ha ribadito l'accessibilità del consigliere comunale al sistema informatico dell'Ente tramite utilizzo di apposita password, ove operante, in quanto trattasi di modalità che favorisce la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa, ferma restando la responsabilità della segretezza della password di cui il consigliere è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL);
- è stata esaminata la questione circa la possibile estensione del diritto di informazione ex art. 43, comma 2, TUEL agli assessori comunali, privi della qualifica di consigliere. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che l'insufficienza della speciale previsione legislativa possa essere colmata applicando il principio generale della leale collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici ai sensi degli artt. 22, comma 5, legge n. 241/90 e 5, comma 4 del d.P.R. n. 184/2006. Tale principio, che regola l'acquisizione dei documenti tra soggetti pubblici, deve essere estensivamente interpretato ed applicato nell'ottica di favorire e semplificare non solo i rapporti tra le pubbliche amministrazioni ma anche i rapporti interorganici nell'ambito del singolo ente, tenendo conto del ruolo dell'assessore comunale che esercita, anche singolarmente, funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sul funzionamento e la gestione dell'ente (art 107, co 1, TUEL) non solo quale componente della giunta (nell'ambito della funzione di collaborazione con il Sindaco assegnata alla giunta nel suo complesso ex art 48 TUEL) ma anche di organo delegato dal Sindaco alla gestione di alcune materie specifiche (nei limiti delle previsioni statutarie).
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnala la decisione resa in materia di accessibilità ai pareri resi dalle singole Amministrazioni statali in ordine alla compatibilità costituzionale delle leggi regionali.
Sul punto, la Commissione si è espressa nel senso che tali atti sono prodromici rispetto all'esercizio di una competenza squisitamente politica del Consiglio dei Ministri, cui è rimessa in via esclusiva la valutazione dell'opportunità di impugnare una legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La politicità dell'atto conclusivo del procedimento in cui si inserisce il parere sulla compatibilità costituzionale di una legge regionale, reso dall'Amministrazione competente ratione materiae in vista della seduta del Consiglio dei Ministri nel corso della quale si deve deliberare se impugnare o meno la legge regionale in questione, si riverbera sulla natura giuridica del parere stesso, che non può esser qualificato come mero atto amministrativo endoprocedimentale e non è, come tale, accessibile.
Ne consegue pertanto la non accessibilità del parere richiesto.