Seduta Plenaria del 13 aprile 2010

15 aprile 2010

La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 13 aprile 2010,  a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 8 richieste di parere e decisi n. 37 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha ribadito la discrezionalità dell'Amministrazione nel determinare - anche attraverso provvedimenti organizzatori generali (art. 1, d.p.r. n. 184/2006) - le modalità dell'esercizio del diritto di accesso qualora siano finalizzate ad agevolare e semplificare le operazioni di visione e/o di rilascio di copia dei documenti anche al fine di dare un ordine amministrativo alle domande, con l'unico limite che gli adempimenti imposti non comprimano i contenuti del diritto quali determinati dalla legge. Pertanto, l'invito dell'Amministrazione a riformulare la domanda di accesso compilando un modello predisposto da quest'ultima, è legittimo.

-  è stata esaminata la questione riguardante il diritto di accesso di un consigliere di un Comune aderente ad una Comunità Montana. Al riguardo, la Commissione, confermando il proprio orientamento al riguardo, ha osservato che il consigliere - di minoranza o di maggioranza che sia - di un Comune aderente ad una Comunità montana è certamente carente di legittimazione ad ottenere direttamente dalla Comunità l'accesso ai documenti amministrativi di quest'ultima, dal momento che nei confronti di essa non è titolare di alcun munus pubblico. Ciò, peraltro, non esclude che il consigliere comunale possa proporre richiesta nei confronti del rispettivo Comune. Quest'ultimo dovrà quindi autonomamente determinarsi in ordine all'accoglibilità o meno della richiesta, tenendo presente il limite che debba trattarsi di documenti effettivamente formati o detenuti stabilmente da tale Amministrazione.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- è stato confermato il principio, già ribadito dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure, secondo cui "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso". Inoltre, ha ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale, nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, "sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

- la Commissione ha chiarito che la facoltà di presentare nuova istanza di accesso non può essere intesa nel senso che la mera riproposizione dell'istanza sia idonea a far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa. La riapertura dei termini, a seguito di nuovo esercizio del diritto di accesso ai documenti, si realizza allorché l'amministrazione non ponga in essere attività meramente confermativa di precedenti dinieghi, attraverso una nuova ponderazione degli interessi in gioco, ovvero quando il ricorrente alleghi fatti nuovi a sostegno della propria istanza.

- la Commissione ha affermato che la circostanza formale della provenienza di un atto da un ufficio appartenente al potere giudiziario non esclude che esso partecipi delle caratteristiche dell'atto amministrativo. E' noto, invero, che in base alla teoria formale-sostanziale ben possono esservi casi di atti formalmente giurisdizionali ma sostanzialmente amministrativi (così come, del resto, esistono ipotesi in cui l'atto, formalmente amministrativo, sia da considerare nella sostanza normativo).

- la Commissione ha sottolineato, come da costante orientamento, che l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale  non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso. Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di indagine, i medesimi sono accessibili.

 

 

 

 

 

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