22 luglio 2010
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 20 luglio 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7 richieste di parere e decisi n. 28 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, la Commissione ha ribadito che, nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale, non può obbligare le amministrazioni a consentire l'accesso, difettando in capo a quest'ultima poteri ordinatori nei confronti delle pa (ex art 25 L. n 241/1990), fatta salva l'eventuale possibilità di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo cui la situazione sottostante la domanda di accesso non deve avere la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, essendo sufficiente che non coincida con un interesse di mero fatto.
- la Commissione ha sottolineato che l'Amministrazione resistente non può limitarsi a formulare in astratto il principio della non accessibilità dei documenti sottratti all'accesso, semplicemente richiamando le disposizioni che sottraggono all'accesso alcuni atti e documenti da essa detenuti. In tal modo essa vanifica il diritto di accesso del ricorrente ai documenti ostensibili in base al diritto oggettivo, la cui soddisfazione avrebbe richiesto, invece, la concreta individuazione di tali documenti, ovvero l'individuazione di quelli sottratti all'accesso.
- è stato, inoltre, accolto il ricorso di un Direttore Scolastico che chiedeva alla parte resistente di potere accedere ai documenti relativi alla procedura di assegnazione di sedi, alla quale ha preso parte anche il ricorrente. La Commissione ha affermato che la domanda di accesso attiene sostanzialmente ad una situazione di interesse in capo alla richiedente sulla cui giuridica rilevanza non vi sono dubbi, in quanto è evidente la sussistenza di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti domandati strumentale alla verifica della legittimità dell'operato dell'amministrazione.