Seduta del 20 luglio 2011

2 agosto 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita il 20 luglio 2011 a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta sono state esaminate n. 7 richieste di parere e decisi n. 26 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha risposto ad un quesito proposto da un Comune, relativo alla richiesta d'accesso agli atti di gara e di incarichi esterni, per lavori e progettazioni, da parte di un consigliere comunale di un altro comune, diverso da quello ai cui atti richiede d'accesere. L'Ente istante, dubitando che il consigliere di un Comune possa avvalersi della prerogativa ex art 43 TUEL per accedere ad atti e notizie inerenti all'attività di altro e diverso comune, chiede di conoscere quale sia la rilevanza del convenzionamento dei servizi tecnici, ai fini del regime giuridico cui assoggettare le richieste di accesso del consigliere di un diverso comune. La Commissione osserva che lo speciale diritto di accesso ex art 43 TUEL è riconosciuto al singolo consigliere comunale ai fini del sindacato ispettivo sull'azione amministrativa del Comune che rappresenta e non anche di altro e diverso comune, essendo del tutto irrilevante la circostanza che i due comuni cogestiscano il servizio tecnico mediante un'unità di personale. Ne consegue l'inapplicabilità, alla fattispecie, della prerogativa di accesso riconosciuta al consigliere comunale. Resta ferma la possibilità che la richiesta di accesso, avanzata da un consigliere di un comune diverso da quello istante, sia valutata non in base alla disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90 che attribuisce tale diritto espressamente ed esclusivamente ai soggetti privati bensì più correttamente alla stregua del principio di leale cooperazione istituzionale che informa di sé i rapporti tra pubbliche amministrazioni ex art 22 comma 5 e dell'art 5 co. 4 del Dpr n 184/2006 in cui si stabilisce che " l'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale".

- la Commissione ha anche esaminato il quesito proposto da un Ente locale relativo alla pubblicazione in albo pretorio di delibere consiliari e all'accesso agli elenchi firme allegati alle mozioni interrogazioni di consiglieri comunali. La Commissione ha osservato che l'eventuale pubblicazione in albo dell'elenco contenente dati personali, non esclude il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso;

- la Commissione ha inoltre espresso un parere sul quesito proposto da un Comune in ordine alla necessità o meno di comunicare ai controinteressati l'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen. In particolare, il Comune istante chiede il parere in ordine alla necessità di comunicare ai controinteressati (ex art. 3, d.p.r. n. 184/06) la domanda di accesso formulata i sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen. da un avvocato per conto del suo cliente ed avente ad oggetto il rilascio di copia della documentazione relativa a pratiche edilizie appartenenti a terzi e non riconducibili al procedimento penale in cui il suo assistito è coinvolto. Ritiene la Commissione che la notifica ai controinteressati ex art. 3, d.p.r. n. 184/2006 è un atto dovuto dall'amministrazione in ogni caso in cui la richiesta di accesso coinvolga la tutela della riservatezza del terzo, il quale ha il diritto di presentare o meno una motivata opposizione all'accesso entro dieci giorni dalla comunicazione. Questa procedura, la cui osservanza non può dipendere dal giudizio sulla sua fondatezza che la stessa amministrazione maturi anche in virtù di consolidata giurisprudenza, può essere superata nei casi in cui la legge stabilisca l'obbligo di ostensione del documento richiesto o il consenso dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui il soggetto terzo, pur individuato nel documento, rivesta la posizione di controinteressato solo in senso formale (è l'ipotesi della richiesta di accesso di un candidato di una procedura concorsuale ad accedere a verbali o elaborati di altri candidati della stessa procedura). Nel caso di specie, sembra ricorrere la prima ipotesi considerato che l'art. 391-quater cod. proc. pen. - secondo cui "Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia" - prevede, al terzo comma, che in caso di rifiuto al rilascio da parte della P.A. si applicano gli artt. 367 e 368 cod. proc. pen., che devolvono al P.M. (art. 367) e al GIP (art. 368) la decisione su richieste istruttorie nel corso delle indagini preliminari. Non è, dunque, il terzo controinteressato che può opporsi alla domanda di accesso, ma solo l'autorità giudiziaria può valutarne l'ammissibilità;

- la Commissione si è espressa infine sul quesito in ordine al diritto di un sindacato ad accedere ad informazioni in ordine ad incarichi ministeriali ricoperti da magistrati amministrativi di un Tar di fronte al quale pendono ricorsi promossi da propri iscritti, allo specifico scopo di utilizzarle, per il tramite dei relativi procuratori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e ss. c.p.c., così come richiamati dagli artt. 17 e 18 cod. pro. amm.. Ad avviso della Commissione,nel caso di specie il Sindacato non ha diritto di accesso alle informazioni richieste. Sottolinea la Commissione che secondo consolidata giurisprudenza, l'Organizzazione sindacale è legittimata a proporre istanza di accesso solo nell'interesse di se stessa e non dei singoli iscritti, la tutela dei cui diritti è demandata ai medesimi interessati. Inoltre, oggetto di istanza di accesso può essere solo un documento (secondo la definizione data dall'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 e non un'informazione; il concetto è ribadito dal successivo comma 4 dello stesso articolo che stabilisce la non accessibilità alle informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo l'ipotesi di informazione in materia ambientale.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- la Commissione ha accolto il ricorso di dipendente pubblico che, dopo aver rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti inerenti il procedimento amministrativo conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto emesso nei suoi confronti, chiedendo altresì di visionare gli atti non reperiti nel fascicolo visionato presso l'Ufficio del personale della propria amministrazione di appartenenza, ricorreva avverso il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso. Il ricorso è fondato, in quanto il ricorrente, nella sua qualità di soggetto destinatario degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti è certamente legittimato ad accedere ai documenti richiesti, trattandosi di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990;

- sempre in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente che, avendo partecipato alla procedura per la progressione economica nell'ambito del medesimo profilo professionale, ha chiesto di potere prendere visione dei documenti del procedimento e, a seguito di avere copia di quelli non ancora in suo possesso. Ciò al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi competenti. Avverso il silenzio rigetto ha presentato ricorso, che la Commissione ha accolto, in quanto il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva indicata nella narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti e , trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza;

- la Commissione ha anche accolto il ricorso di un cittadino straniero che non essendosi ancora definito il procedimento di rinnovo del suo premesso di soggiorno, ha chiesto di potere accedere ai documenti del proprio fascicolo. Avverso il silenzio rigetto ha presentato ricorso. il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza;

- infine, la commissione ha accolto il ricorso di una cittadina che ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'iscrizione di ipoteca ai propri danni; iscrizione, peraltro, conseguente a cartella esattoriale successivamente annullata. L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi. Il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente qualificata e collegata ai documenti cui si è chiesto di accedere, avendo parte resistente iscritto ipoteca ai danni dell'odierna ricorrente. La richiesta di accesso, inoltre, è stata formulata dalla ricorrente per esigenze di tipo difensivo le quali rientrano tra quelle paradigmaticamente riconosciute come rilevanti sul piano giuridico ai fini dell'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

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