Seduta del 31 maggio 2011

20 giugno 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Vice Presidente della Commissione, Avv. Generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza,si è riunita il 31 maggio 2011 a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate n. 8 richieste di parere e decisi n. 47 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha risposto ad una Azienda sanitaria locale che in ordine alla richiesta di parere circa l'istanza d'accesso di un avvocato - qualificandosi difensore di uno straniero, assunto come domestico alle dipendenze di un cittadino italiano - che aveva chiesto l'acquisizione di certificazione medica attestante il ricovero ospedaliero del datore di lavoro (a partire da una certa data) con indicazione della condizione patologica, al fine di comprovare l'impedimento di quest'ultimo a presentarsi in Prefettura per il perfezionamento della pratica di regolarizzazione avviata dal lavoratore straniero.

Rileva la Commissione che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale - come nella specie ove si tratta di certificati di ricovero ospedaliero e quindi inerenti alla salute del paziente - il trattamento stesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (Cons Stato Sez. V, 28-09-2010, n. 7166). Nel caso di specie, pare indubbio che il lavoratore straniero - che ha specificamente motivato la richiesta di accesso alla certificazione di ricovero del proprio datore di lavoro al fine di giustificare la mancata comparizione di quest'ultimo presso gli uffici competenti al perfezionamento della procedura di regolarizzazione - agisca a tutela di diritti, come quello al lavoro ed alla difesa delle proprie ragioni, ai quali può essere riconosciuto rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati concernenti lo stato di salute del contro interessato. Deve, pertanto, essere garantito il diritto di accesso alla documentazione richiesta;

- la Commissione ha inoltre espresso il proprio parere sul quesito proposto da un Comune relativamente all'accesso agli atti inerenti le pratiche edilizie. In particolare, Il Comune istante, a seguito dell'incremento delle istanze di accesso alle pratiche edilizie da parte di cittadini che si ritengono pregiudicati nei propri interessi dai permessi edilizi, ha formulato a una serie di quesiti, inerenti ai presupposti e ai limiti del diritto di accesso, onde verificare la correttezza della procedura seguita. In particolare, l'amministrazione ha chiesto di conoscere: 1) se i titolari della concessioni e i progettisti siano qualificabili come controinteressati;            2) se tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica siano accessibili;       3) quali potrebbero essere i motivi di opposizioni all'accesso; 4)se sia sufficiente, ai fini dell'accesso, una presunta lesione degli interessi; 5) se un numero troppo ampio di richieste di accesso si configuri quale controllo generalizzato dell'operato della pa. Quanto al primo quesito, posto che in linea generale la qualità di controinteressato va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima l'accesso, senza dubbio sussiste un interesse contrario all'accesso in capo ai titolari della concessione edilizia ed anche in capo ai progettisti. Circa il secondo quesito, si rileva che tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica possono essere rilasciati in copia.

I restanti tre quesiti possono essere trattati congiuntamente, presupponendo a monte la definizione dei distinti regimi giuridici dell'accesso. Come è noto, infatti, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art 10 co 1 TUEL  non è condizionato, diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di  amministrazioni centrali dello Stato, alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa;

- infine, la Commissione ha risposto ad un quesito proposto da un cittadino relativamente all'accesso alla documentazione reddituale della consorte presso l'Agenzia delle Entrate. L'istante, al fine di dimostrare le fonti di reddito della moglie nell'ambito della procedura giudiziale di divorzio, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di prendere visione del contratto di locazione stipulato dal coniuge. Poiché l'Agenzia è rimasta silente, ha chiesto parere a questa Commissione circa la fondatezza della propria pretesa. Ritiene questa Commissione che sussistono tutti gli elementi (interesse diretto attuale e concreto e necessità di tutela giudiziaria della propria posizione giuridica) per poter accedere ai documenti richiesti all'Agenzia delle Entrate, non solo sotto forma di visione ma anche di estrazione di copia. Del resto, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo la quale il diritto di accesso ai documenti amministrativi è prevalente rispetto alla tutela della privacy del terzo, quando sussista l'esigenza dell'accedente di curare e difendere i propri interessi giuridici, come del resto prevede l'art. 24, comma 7, l.n. 241/1990. Tuttavia, l'amministrazione investita della richiesta di accesso- trattandosi di documenti concernenti una terza persona contro interessata - dovrà avere cura di notificare tale istanza a quest'ultima, avvertendola che un'eventuale sua opposizione dovrà recedere a fronte del diritto dell'istante.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- la Commissione ha accolto il ricorso di una cittadina che essendo stata informata dall'amministrazione resistente dell'invio di una sentenza di riconoscimento della filiazione naturale emessa nei suoi confronti da una Corte di Giustizia straniera, chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione inviata relativa al predetto riconoscimento giudiziale, in vista dell'instaurando giudizio per rendere efficace in Italia la sentenza in questione. La signora Morelli adiva la Commissione perché fosse riesaminata la legittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso. Il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento. Sussiste indubbiamente l'interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione al Tribunale, al fine di esercitare il suo diritto di difesa nell'instaurando giudizio per conferire efficacia in Italia della sentenza di riconoscimento della filiazione naturale emessa nei confronti della ricorrente;

- la Commissione ha anche accolto il ricorso di un cittadino che, in qualità di proprietario di un terreno confinante con altro terreno dove insisteva un cantiere edile, chiedeva alle autorità competenti di effettuare una verifica atteso che la DIA risultava scaduta già da qualche mese. Successivamente in data chiedeva di poter accedere alla relazione stilata dopo il sopralluogo. Parte resistente rigettava la domanda di accesso sul presupposto che la relazione oggetto dell'istanza ostensiva costituisca atto giudiziario come tale sottratto all'accesso. Contro tale determinazione presentava ricorso alla commissione che lo ha accolto,in quanto sulla legittimazione del ricorrente non sussistono dubbi, stante la qualità di proprietario del terreno confinante con quello dove insisteva il cantiere edile oggetto di accertamenti da parte dell'autorità. Il diniego dell'amministrazione, invero, si fonda sull'asserita natura di atto giudiziario della relazione predisposta all'esito del sopralluogo. Al riguardo si osserva che le relazioni di servizio, di per sé, costituiscono atti amministrativi accessibili qualora, come nel caso di specie, colui che ne faccia richiesta sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale;

- infine, la Commissione ha esaminato il ricorso di un Sindacato di categoria che aveva chiesto al all'Amministrazione resistente di poter accedere alla richiesta di commissariamento dell'Ordine Regionale di Geologi della Sicilia. Il gravame presentato dall'O.S. è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo ha osservato la Commissione che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto della natura della documentazione richiesta inerente al commissariamento dell'ordine regionale siciliano geologi che ha indubbie ricadute sulla categoria professionale rappresentata, il ricorso appare fondato e va accolto.

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