Seduta del 4 maggio 2010

7 maggio 2010

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dall'Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, si è riunita, il 4 maggio 2010, a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 11 richieste di parere e decisi n. 39 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha rilevato che, nel caso in cui sia proposto dinanzi ad essa un ricorso, è quanto mai opportuno che l'Amministrazione interessata sospenda ogni decisione al riguardo al fine di non precostituire situazioni che poi può essere disagevole inserire in un contesto unitario coerente;

- è stata esaminata la questione riguardante il diritto di accesso agli atti degli enti locali. Al riguardo, la Commissione, confermando un orientamento ormai consolidato, inaugurato con la direttiva 10 febbraio 1996, ha ribadito che il diritto di accesso agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. Il principio fondamentale che informa l'orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano agli enti locali solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano compatibili con il TUEL;

- è stato confermato il principio secondo cui è indubbia l'applicazione delle regole di trasparenza, oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti formalmente privati ma chiamati all'espletamento di compiti sostanzialmente di interesse pubblico (come, ad esempio, le società in house providing di gestione di servizio pubblico) ai sensi dell'art 23 della legge n 241/90 (come modificato dalla legge n. 15/2005).

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- in tema di concorsi pubblici, la Commissione ha affermato, come da copiosa giurisprudenza sia di quest'ultima sia del giudice amministrativo, la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450);

- la Commissione ha sottolineato che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi inoltrati a una amministrazione pubblica che è in possesso della documentazione richiesta ma è estranea alla vicenda e alla situazione giuridica che l'istante intende tutelare è da considerarsi legittima e fondata, atteso che l'art. 25 comma 2 della legge 241/1990, così come novellato, prevede che la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento che lo detiene stabilmente, senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione. Si consideri inoltre quanto affermato dal giudice amministrativo di prime cure, secondo cui è illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di accesso, basato sull'assunto che il relativo diritto non sussisterebbe quando l'esame documentale è strumentale alla predisposizione di mezzi di prova in una controversia tra privati alla quale l'amministrazione sia estranea (TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 4307 del 20/12/2005);

- è stato esaminata la questione riguardante l'accesso ai documenti relativi ad una procedura selettiva per il conferimento di una qualifica superiore nell'ambito del personale militare. La Commissione ha più volte espresso il proprio convincimento che debba essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla Commissione di avanzamento e alle relative schede di valutazione, nonché a eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti, qualora per il ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria per accertare la sussistenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi competenti, e questo non solo per i documenti prodotti, i verbali e le schede di valutazione riguardanti il ricorrente,  ma anche per quelli riguardanti gli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato a una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

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