Seduta Plenaria del 2 febbraio 2010

2 febbraio 2010

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 2 febbraio 2010,  a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7 richieste di parere e decisi n. 41 ricorsi.

In particolare, tra i pareri resi, si segnala la conferma dell'orientamento della Commissione secondo cui l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale (art.22, comma 5, della l.241 del 1990) ed è dunque estranea alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi, anche per ciò che riguarda i costi di riproduzione.

La Commissione ha, inoltre, espresso parere favorevole all'accesso di un amministratore di condominio al progetto di apertura di un esercizio commerciale, riconoscendo in capo al condominio stesso la titolarità di una situazione giuridica tutelabile rispetto alla conoscenza della conformità del progetto alle norme edilizie e di sicurezza, anche se sotto entrambi i profili il progetto abbia superato le valutazioni di merito delle autorità competenti.  Non è stato, d'altra parte, ritenuto fondato motivo di diniego della domanda la temuta violazione del segreto industriale, e ciò sia perché, nel bilanciamento fra la tutela del diritto di accesso e quello alla segretezza, sembra ragionevole far prevalere le ragioni di sicurezza di uno stabile, sia perché la tutela del segreto industriale, almeno sotto il profilo del vantaggio che il concorrente avrebbe dalla sua conoscenza, non ha motivo di operare nella fattispecie ove non è prevista alcuna procedura concorsuale ed, anzi, il progetto è già stato assentito.

E' stata, inoltre, ribadita la competenza in via residuale a decidere i ricorsi presentati sia nei confronti delle Camere di Commercio, sia nei confronti degli Ordini professionali.

La legge n. 241 del 1990 non prevede infatti una specifica tutela amministrativa avverso i dinieghi all'accesso agli atti delle suddette amministrazioni,  che non rientrano nell'ambito di competenza del Difensore Civico (competente a decidere i ricorsi contro le amministrazioni comunali, provinciali e regionali) né espressamente in quello della Commissione stessa (competente a decidere i ricorsi contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato).

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